PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Tutte le gallerie situate sulle strade extraurbane e sulle autostrade devono essere dotate di un sistema di illuminazione per le ore diurne e notturne tale da eliminare il fenomeno di momentaneo accecamento cui sono soggetti i guidatori per effetto dell'eccessivo sbalzo tra i valori dell'illuminazione all'interno e all'esterno delle gallerie stesse.
      2. Gli enti gestori delle gallerie di cui al comma 1 devono valutare, attraverso i necessari studi e misurazioni, le condizioni di effettiva illuminazione di ciascuna galleria, sia all'imbocco e all'uscita, sia lungo l'intero sviluppo, nelle diverse ore del giorno e della notte.

Art. 2.

      1. La condizione di illuminazione minima nelle gallerie di cui all'articolo 1 si ritiene raggiunta quando un ostacolo risulti chiaramente visibile, a un guidatore sopraggiungente, a una distanza di sicurezza valutata in base alla media delle velocità usuali rilevabili in ciascun tratto di strada.
      2. Gli enti gestori delle gallerie devono, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguire le valutazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 e predisporre e approvare i progetti preliminari di intervento per adeguare tutte le gallerie e le relative zone di imbocco alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

      1. Gli enti gestori delle gallerie devono depositare gli studi e i progetti redatti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 presso ANAS Spa entro il mese successivo alla

 

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loro approvazione, unitamente a un programma di interventi che preveda una loro uniforme distribuzione nel tempo e contenga il piano finanziario completo.
      2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 deve essere concluso entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'ANAS provvede, anche attraverso i propri uffici periferici, a verificare l'osservanza dei singoli programmi presentati. In caso di inosservanza, anche parziale, l'ANAS nomina un commissario, con il compito di realizzare il programma, utilizzando le risorse previste dal programma stesso.

Art. 4.

      1. I progetti di cui alla presente legge devono in particolare tenere conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

          a) illuminazione notturna: durante le ore notturne le gallerie di lunghezza superiore ai 100 metri devono essere dotate di un sistema di illuminazione artificiale, al fine di rendere evidente al guidatore la presenza e la forma della struttura e delle pareti della galleria. Il livello di illuminazione deve essere minimo, al fine di rendere sostanzialmente poco percettibile la differenza di illuminazione tra l'interno della galleria e l'esterno. In particolare la differenza di illuminazione tra l'interno della galleria e l'esterno deve essere abbastanza lieve da evitare momentanei abbagliamenti all'ingresso e accecamenti all'uscita;

          b) illuminazione diurna: particolarmente per le ore diurne i progetti devono porre la massima cura per eliminare ovunque gli eccessivi e improvvisi sbalzi di illuminazione tra l'esterno e l'interno delle gallerie. Durante le ore comprese tra l'alba e il tramonto le gallerie devono essere dotate di un sistema d'illuminazione idoneo a compensare gli scompensi di illuminazione tra l'esterno e interno. Tale sistema deve essere principalmente rivolto a evidenziare gli eventuali ostacoli presenti

 

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sulla carreggiata e in primo luogo a eliminare l'effetto di accecamento cui è soggetto il guidatore che si appresta a imboccare una galleria contro luce. Tale scopo deve essere ottenuto attraverso idoneo sistema di riflessione della luce diurna, in modo che il valore dell'illuminazione degli ostacoli e della carreggiata nella zona di ingresso della galleria sia dello stesso ordine di grandezza di quello degli ostacoli direttamente illuminati dal sole. Tale sistema di illuminazione deve essere concepito e regolato in modo tale da illuminare, per la massima profondità possibile, anche l'interno della galleria. Il raggio di luce riflessa deve avere direzione costante e ampiezza massima pari almeno ai due terzi della sezione maestra della galleria. Nei casi in cui le condizioni di contorno all'imbocco, oppure il particolare orientamento dell'asse stradale, non consentono un efficace impiego del sistema a riflessione, i progetti possono prevedere l'illuminazione elettrica a potenza decrescente dall'imbocco verso l'interno della galleria. All'interno delle gallerie l'illuminazione artificiale elettrica deve essere limitata ai tratti più lontani dall'imbocco, dove comincia a riscontrarsi l'insufficenza dell'illuminazione data dal sistema a riflessione. Nella zona di imbocco è generalmente sufficiente la presenza dell'illuminazione prevista per le ore notturne. I risparmi energetici e di illuminazione conseguiti grazie all'impiego del sistema a riflessione di cui alla presente lettera devono essere destinati al potenziamento delle misure di sicurezza infrastrutturali stradali;

          c) le pareti delle gallerie, per tutta la loro lunghezza, devono essere rivestite di pittura o di pannelli di colore bianco o bianco riflettente almeno fino a una altezza di tre metri dalla carreggiata.